LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50
DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L'intera legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 della L.R. 27 luglio 2007 n.15)
Organi
1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) Il Collegio dei revisori per l'Azienda di Bologna; il Revisore unico per le Aziende di Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma.
2. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende di Ferrara e Parma è composto da:
a) un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante nominato dal Comune sede di Ateneo di concerto con i Comuni sedi di decentramento;
c) due rappresentanti delle Università, di cui uno eletto dalla componente studentesca.
3. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Bologna è composto da:
a) due rappresentanti della Regione, nominati dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante nominato dal Comune di Bologna e un rappresentante nominato di concerto dai Comuni sedi di decentramento;
c) quattro rappresentanti dell'Università, di cui due eletti dalla componente studentesca.
3 bis. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Modena e Reggio Emilia è composto da:
a) due rappresentanti della Regione, nominati dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante nominato dal Comune di Modena e un rappresentante nominato dal Comune di Reggio Emilia;
c) quattro rappresentanti dell'Università di Modena e Reggio Emilia, di cui due eletti dalla componente studentesca.
4. I rappresentanti della Regione sono scelti tra persone di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private. Essi non possono comunque essere dipendenti dell'Università.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, salvo quanto previsto dagli statuti delle Università per le elezioni della componente studentesca.
6. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale d'intesa con l'Università.
7. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 88 . Esso dura in carica quattro anni.
8. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, scegliendo tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al D.Lgs n. 88 del 1992 . Esso dura in carica quattro anni.
9. La Statuto, oltre a disciplinare le competenze degli organi, prevede altresì le specifiche funzioni del Direttore, il quale occupa la posizione dirigenziale più elevata nell'ambito della dotazione organica delle singole Aziende.