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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 maggio 1997 n. 14

L.R. 3 luglio 2001 n. 18

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

L.R. 3 aprile 2002 n. 6

L'intera legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 della L.R. 27 luglio 2007 n.15)

Personale
1. Le Aziende dispongono di personale proprio, assunto secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale, anche attivando concorsi unici tra le Aziende medesime e la Regione.
2. Ciascuna Azienda adotta la dotazione organica e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 4. All'interno di tale limite l'Azienda gestisce la propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo determinato e gli incarichi professionali secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme regionali. Spetta al Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda adottare la dotazione organica dell'Ente.

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