LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50
DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L'intera legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 della L.R. 27 luglio 2007 n.15)
Art. 19
(sostituito da art. 61 L.R. 26 novembre 2001 n. 43)
Personale
1. Le Aziende dispongono di personale proprio, assunto secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale, anche attivando concorsi unici tra le Aziende medesime e la Regione.
2. Ciascuna Azienda adotta la dotazione organica e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 4. All'interno di tale limite l'Azienda gestisce la propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo determinato e gli incarichi professionali secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme regionali. Spetta al Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda adottare la dotazione organica dell'Ente.