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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 maggio 1997 n. 14

L.R. 3 luglio 2001 n. 18

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

L.R. 3 aprile 2002 n. 6

L'intera legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 della L.R. 27 luglio 2007 n.15)

Art. 20
Patrimonio
1. L'Azienda ha un proprio patrimonio formato da beni mobili e immobili.
2. La Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale trasferisce all'Azienda i beni mobili, immobili e le attrezzature destinate al raggiungimento dei fini della presente legge, individuati in appositi inventari. Detti beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, risultante dal verbale di consegna.
3. Il patrimonio dell'Azienda è costituito altresì da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.
4. Il patrimonio dell'Azienda derivante dal trasferimento di cui al comma 2 è vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi per il DSU; il mutamento della destinazione determina il riacquisto della proprietà degli stessi da parte della Regione.
5. A seguito dell'accertamento dell'avvenuto mutamento di destinazione il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto a dichiarare il trasferimento del bene nel patrimonio regionale. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene a favore della Regione.
6. I beni immobili possono essere alienati dall'Azienda previa autorizzazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18. Il ricavato della vendita è destinato alla realizzazione di interventi di edilizia finalizzata al DSU.

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