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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 maggio 1997 n. 14

L.R. 3 luglio 2001 n. 18

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

L.R. 3 aprile 2002 n. 6

L'intera legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 della L.R. 27 luglio 2007 n.15)

Art. 22
Bilancio
1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, deve presentare il pareggio finanziario. Esso è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro riassuntivo finale e deve essere adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce e approvato dalla Giunta regionale.
3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, riferita ad un arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e deve essere redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. L'Azienda non può provvedere all'adozione del bilancio preventivo qualora non sia stato approvato dalla Giunta regionale il rendiconto relativo a due esercizi precedenti l'anno cui il bilancio si riferisce.
5. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.
6. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché delle spese riferite all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza limitazione.
7. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 6.
8. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica la L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e successive modifiche.

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