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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 maggio 1997 n. 14

L.R. 3 luglio 2001 n. 18

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

L.R. 3 aprile 2002 n. 6

L'intera legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 della L.R. 27 luglio 2007 n.15)

Capo I
Servizi rivolti alla generalità degli studenti
Art. 6
Tipologie
1. I servizi rivolti alla generalità degli studenti hanno il fine di rendere più agevole e proficua la frequenza ai corsi di studio e di qualificare la permanenza nella dimensione universitaria.
2. I servizi rivolti alla generalità degli studenti sono:
a) servizio d'informazione e consulenza sugli interventi relativi al DSU e sulle opportunità logistiche e formative presenti sul territorio;
b) servizio di ristorazione;
c) servizio di assistenza sanitaria;
d) servizio editoriale e librario;
e) servizio di orientamento al lavoro;
f) altri interventi utili ad attuare il DSU, con particolare riferimento ad iniziative di carattere innovativo o sperimentale proposte da studenti, Università o Aziende.
3. La Regione collabora altresì con le Università per la realizzazione di servizi culturali e sportivi ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 12 della legge statale.
Art. 7
Servizio di ristorazione
1. Il servizio di ristorazione può essere gestito direttamente dall'Azienda oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni.
2. Il servizio di ristorazione deve essere organizzato in modo da attuare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo una pluralità di forme di ristorazione. Esso è regolamentato in modo da consentire idonee forme di controllo anche da parte degli utenti.
3. L'Azienda stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio e di controllo dell'accesso, nonché la partecipazione degli utenti al costo del servizio, al fine di garantire l'economicità della gestione.
4. L'Azienda, previa convenzione, può consentire l'utilizzo del servizio ristorativo sia a soggetti pubblici e privati, operanti nella formazione superiore, sia ad enti locali, a fronte di un corrispettivo a totale copertura dei costi sostenuti.
Art. 8
Servizio editoriale e librario
1. Il servizio editoriale e librario è finalizzato a favorire, anche tramite iniziative da svolgere in collaborazione con le Università, la divulgazione e l'utilizzazione di materiale didattico ad uso universitario.
2. Può essere istituito un servizio di prestito di testi universitari a favore di studenti carenti di mezzi, con particolare riguardo a quelli che fruiscono dei servizi di cui al Capo II del Titolo II.
Art. 9
Servizio di orientamento al lavoro
1. Il servizio di orientamento al lavoro ha l'obiettivo di favorire la conoscenza dei profili professionali e del mercato del lavoro e fornisce strumenti per operare una scelta consapevole legata alle caratteristiche e alle propensioni individuali, agevolando il collegamento tra percorsi di studio e percorsi di lavoro.
2. Il servizio, oltre che alla generalità degli studenti universitari, può essere rivolto altresì ai diplomati di scuola media superiore e ai laureati.
3. Il servizio è attivato anche in collaborazione con l'Università e con gli enti locali per sviluppare iniziative concertate, coinvolgendo il sistema della formazione professionale e il sistema delle imprese.

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