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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 maggio 1997 n. 14

L.R. 3 luglio 2001 n. 18

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

L.R. 3 aprile 2002 n. 6

L'intera legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 della L.R. 27 luglio 2007 n.15)

Capo II
Servizi attribuibili per concorso e sovvenzioni straordinarie
Art. 10
Tipologie, accertamenti e sanzioni
1. I servizi attribuibili per concorso sono finalizzati a favorire l'accesso e la frequenza agli studi degli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi.
2. Tali servizi sono:
a) borse di studio;
b) servizio abitativo;
c) prestiti d'onore.
3. Possono partecipare al concorso gli studenti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'apposito bando.
4. Per gli adempimenti di cui all'art. 24 della legge statale, le Aziende inviano con cadenza semestrale alle Università l'elenco dei beneficiari delle provvidenze di cui al presente articolo, ripartite per tipologia di intervento.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della legge statale in materia di accertamenti e sanzioni, lo studente che sia incorso in sanzioni amministrative o abbia commesso gravi o reiterate infrazioni ai regolamenti che disciplinano la fruizione dei servizi può decadere in tutto o in parte dal diritto all'utilizzazione dei medesimi, secondo quanto previsto dai regolamenti.
Art. 11

(sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 3 aprile 2002 n. 6)

Borse di studio
1. Le borse di studio vengono attribuite limitatamente alla frequenza, per la prima volta, dei corsi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, quali il diploma universitario, la laurea, la laurea specialistica, la laurea specialistica a ciclo unico, la specializzazione, e i corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999 Sito esterno.
2. Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private, tranne che con quelle previste dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 della legge statale. Resta ferma la facoltà di opzione da parte degli interessati.
3. A richiesta dello studente beneficiario, la borsa di studio può essere, anche in misura parziale, trasformata in servizi.
4. L'importo delle borse di studio è determinato dalle Aziende sulla base di quanto stabilito dalla Giunta ai sensi dell'art. 4.
Art. 12
Servizio abitativo
1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di consentire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede.
2. Lo studente assegnatario dell'alloggio è tenuto a concorrere al costo del servizio. Per gli studenti beneficiari di borse di studio, tale concorso può essere detratto dalla borsa stessa. La partecipazione dello studente al costo può essere graduata per merito e reddito, prevedendo comunque una contribuzione pari alla percentuale minima prevista per i servizi a domanda individuale degli enti locali.
3. Ove la domanda di servizi abitativi superi il numero degli alloggi disponibili, le Aziende possono assegnare contributi per partecipare al costo del canone di locazione.
4. Le strutture adibite ad alloggi possono essere messe a disposizione da enti pubblici o soggetti privati ovvero gestite da essi, mediante apposita convenzione con l'Azienda medesima, garantendo la qualità del servizio.
5. Le Aziende possono altresì stipulare convenzioni per la messa a disposizione delle Università anche europee e di altri enti delle proprie strutture abitative a supporto di attività didattiche, formative e culturali.
6. Agli studenti fuori sede, che non usufruiscono di servizi abitativi, può essere riservata una quota delle strutture gestite dalle Aziende per la fruizione di servizi di foresteria a prenotazione per limitati periodi di tempo.
7. L'utilizzazione delle strutture abitative è disciplinata da apposito regolamento, approvato dall'Azienda, che stabilisce, in particolare, diritti e obblighi degli studenti alloggiati.
8. L'alloggio assegnato, convenzionato o accordato, deve essere ubicato nel territorio del comune sede del corso o nel territorio di comuni immediatamente limitrofi.
Art. 13
Prestito d'onore
1. Le Aziende possono concedere prestiti d'onore sulla base di quanto stabilito dall'art. 16 della legge statale.
2. L'ammontare dei contributi che le Aziende possono utilizzare per finanziare i prestiti d'onore sono fissati annualmente dalla Giunta regionale.
Art. 14
Sovvenzioni straordinarie
1. L'Azienda può disporre straordinarie forme di intervento a favore di studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi che, per eccezionali e comprovati motivi, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.

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