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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 maggio 1997 n. 14

L.R. 3 luglio 2001 n. 18

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

L.R. 3 aprile 2002 n. 6

L'intera legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 della L.R. 27 luglio 2007 n.15)

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna disciplina la materia del diritto allo studio universitario (DSU), al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della lettera e) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto, attraverso la predisposizione di servizi organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze degli studenti universitari.
2. La presente legge, in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 Sito esterno - di seguito denominata "legge statale" -, tende a realizzare un sistema integrato di interventi al fine di:
a) favorire l'accesso e la frequenza dei cittadini, con particolare riferimento a quelli di accertata capacità e privi o carenti di mezzi, ai più alti gradi dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale;
b) promuovere uno stretto raccordo fra formazione universitaria e mercato del lavoro, favorendo la creazione di un sistema di opportunità volte alla massima produttività della formazione universitaria, all'elevazione quantitativa e qualitativa degli esiti positivi, alla riduzione dei tempi di inserimento nel mondo del lavoro;
c) favorire una positiva integrazione fra popolazione studentesca e comunità locale.
3. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite in collaborazione con le Università, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati con competenza in materia, in particolare attraverso l'utilizzo di convenzioni e accordi al fine di raggiungere un pieno e razionale utilizzo delle risorse umane, delle strutture e dei servizi.
Art. 2
Destinatari degli interventi
1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui alla presente legge tutti gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, regolarmente iscritti alle Università, agli Istituti universitari, agli Istituti superiori di grado universitario, ed alle seguenti istituzioni previste dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 Sito esterno: Accademie di Belle Arti, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), Conservatori di musica ed Istituti musicali pareggiati - di seguito indicati, ai fini della presente legge, con il termine "Università" - aventi sede legale in Emilia-Romagna e che rilasciano titoli aventi valore legale.
2. Gli studenti stranieri fruiscono delle provvidenze e dei servizi per il DSU secondo quanto stabilito dall'art. 20 della legge statale.
Art. 3
Settori di intervento
1. La Regione interviene a favore degli studenti universitari tramite:
a) interventi rivolti alla generalità degli studenti;
b) interventi attribuibili per concorso, articolati in interventi in denaro e in servizi.
2. Per gli studenti portatori di handicap gli organismi di gestione prevedono specifici interventi, sia individuali che collettivi, anche attraverso l'utilizzo delle collaborazioni di cui all'art. 13 della legge statale.
3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.
4. Gli organismi di gestione di cui all'art. 5 attuano interventi per favorire la frequenza degli studenti lavoratori ai corsi universitari.
Art. 4
Programmazione regionale
1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale la proposta del programma per il DSU, coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità della programmazione nazionale dello sviluppo universitario.
2. Il programma deve comunque contenere:
a) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, tenendo conto anche del raccordo tra formazione universitaria e formazione professionale;
b) le strategie utili al conseguimento degli obiettivi fissati;
c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impiegare nel periodo di riferimento.
3. La Giunta regionale impartisce agli organismi di gestione di cui all'art. 5 direttive relativamente a:
a) criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle condizioni economiche per l'accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso;
b) limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi delle borse di studio e dei prestiti d'onore;
c) indirizzi e criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi;
d) indirizzi per l'attuazione del controllo di gestione.
4. La Giunta regionale può stabilire le attività che debbono essere svolte in modo associato al fine di ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi e nella loro gestione.
5. La Giunta regionale ripartisce annualmente agli organismi di gestione il finanziamento stabilito negli atti di programmazione finanziaria della Regione, sulla base di criteri che, in particolare, tengano conto della popolazione studentesca, con particolare riferimento agli studenti fuori sede, dei servizi erogati, anche con riferimento alla necessità di sviluppo degli stessi, nonché delle attività gestite in modo associato.
6. La Giunta regionale definisce altresì con cadenza biennale il limite massimo di spesa per il personale.
7. Nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, la Giunta regionale può realizzare iniziative di sperimentazione, documentazione e ricerca, nonché attivare strumenti informativi.
8. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale sui risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi prefissati nel programma regionale.
9. La programmazione regionale è altresì rivolta alla realizzazione di interventi per l'edilizia finalizzata al DSU, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge statale e dalla L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e successive modifiche.
Art. 5

(aggiunto comma 1 bis da art. 2 L.R. 3 aprile 2002 n. 6)

Organismi di gestione
1. Per ciascuna delle Università aventi sede nella Regione è istituita un'Azienda regionale per il DSU - di seguito denominata " Azienda " - ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale.
1 bis. Per quanto concerne le istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 Sito esterno la competenza in materia di Diritto allo studio universitario è attribuita alla Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario secondo le aree di competenza per territorio di seguito elencate:
a) Azienda di Bologna per le Province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
b) Azienda di Ferrara per la Provincia di Ferrara;
c) Azienda di Modena e Reggio Emilia per le Province di Modena e Reggio Emilia;
d) Azienda di Parma per le Province di Parma e Piacenza.
2. Le Aziende gestiscono gli interventi di cui al Titolo II, applicando criteri di economicità ed efficienza al fine di consentire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici.
3. Le Aziende attuano il programma per il DSU anche attraverso un sistema di convenzioni, che assicuri un raccordo con il territorio per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, anche in relazione al Piano Universitario di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590 Sito esterno.
4. Al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi le Aziende organizzano la gestione dei medesimi tenendo conto dei processi di autonomia gestionale, amministrativa e accademica che si sviluppano nelle sedi decentrate dell'Università di riferimento.
5. Le Aziende determinano i requisiti di merito e le condizioni economiche degli studenti, nonché la definizione delle procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui al capo II del Titolo II, sulla base di quanto previsto dalla Giunta ai sensi dell'art. 4, in attuazione del decreto di cui all'art. 4 della legge statale.
6. Il funzionamento delle Aziende e le competenze degli organi di cui all'art. 16 sono disciplinati dallo Statuto interno adottato dal Consiglio di amministrazione.

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