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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 50

DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 19 OTTOBRE 1990, N. 46 E DELLA L.R. 19 LUGLIO 1991, N. 20

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 maggio 1997 n. 14

L.R. 3 luglio 2001 n. 18

L.R. 26 novembre 2001 n. 43

L.R. 3 aprile 2002 n. 6

L'intera legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 della L.R. 27 luglio 2007 n.15)

Titolo III
LE AZIENDE REGIONALI
Art. 16

(modificati commi 1 e 2 e inserito comma 3 bis da art. 1

L.R. 3 luglio 2001 n. 18)

Organi
1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) Il Collegio dei revisori per l'Azienda di Bologna; il Revisore unico per le Aziende di Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma.
2. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende di Ferrara e Parma è composto da:
a) un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante nominato dal Comune sede di Ateneo di concerto con i Comuni sedi di decentramento;
c) due rappresentanti delle Università, di cui uno eletto dalla componente studentesca.
3. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Bologna è composto da:
a) due rappresentanti della Regione, nominati dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante nominato dal Comune di Bologna e un rappresentante nominato di concerto dai Comuni sedi di decentramento;
c) quattro rappresentanti dell'Università, di cui due eletti dalla componente studentesca.
3 bis. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Modena e Reggio Emilia è composto da:
a) due rappresentanti della Regione, nominati dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante nominato dal Comune di Modena e un rappresentante nominato dal Comune di Reggio Emilia;
c) quattro rappresentanti dell'Università di Modena e Reggio Emilia, di cui due eletti dalla componente studentesca.
4. I rappresentanti della Regione sono scelti tra persone di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private. Essi non possono comunque essere dipendenti dell'Università.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, salvo quanto previsto dagli statuti delle Università per le elezioni della componente studentesca.
6. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale d'intesa con l'Università.
7. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 88 Sito esterno. Esso dura in carica quattro anni.
8. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, scegliendo tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al D.Lgs n. 88 del 1992 Sito esterno. Esso dura in carica quattro anni.
9. La Statuto, oltre a disciplinare le competenze degli organi, prevede altresì le specifiche funzioni del Direttore, il quale occupa la posizione dirigenziale più elevata nell'ambito della dotazione organica delle singole Aziende.
Art. 17
Indennità
1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, nella misura stabilita dalla normativa regionale in materia di compensi e rimborsi a favore dei componenti di organi di enti e aziende regionali.
2. Al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dalla disciplina di cui al comma 1.
3. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti e al Revisore unico spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 88 Sito esterno.
4. Qualora non risiedano nel comune sede dell'Azienda, ai componenti degli organi spetta il rimborso delle spese di viaggio o il rimborso dell'indennità chilometrica nella misura stabilita dalla disciplina di cui al comma 1.
Art. 18
Approvazione atti fondamentali dell'Azienda
1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
a) Statuto;
b) regolamento di contabilità e dei contratti;
c) il bilancio di previsione con l'allegata relazione, gli atti amministrativi di variazione al bilancio, il conto consuntivo, composto dal conto finanziario e dal conto del patrimonio;
d) dotazione organica e sue variazioni comportanti modifiche alla consistenza delle qualifiche;
e) alienazione e acquisto di immobili;
f) spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni.
Personale
1. Le Aziende dispongono di personale proprio, assunto secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale, anche attivando concorsi unici tra le Aziende medesime e la Regione.
2. Ciascuna Azienda adotta la dotazione organica e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 4. All'interno di tale limite l'Azienda gestisce la propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo determinato e gli incarichi professionali secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme regionali. Spetta al Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda adottare la dotazione organica dell'Ente.
Art. 20
Patrimonio
1. L'Azienda ha un proprio patrimonio formato da beni mobili e immobili.
2. La Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale trasferisce all'Azienda i beni mobili, immobili e le attrezzature destinate al raggiungimento dei fini della presente legge, individuati in appositi inventari. Detti beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, risultante dal verbale di consegna.
3. Il patrimonio dell'Azienda è costituito altresì da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.
4. Il patrimonio dell'Azienda derivante dal trasferimento di cui al comma 2 è vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi per il DSU; il mutamento della destinazione determina il riacquisto della proprietà degli stessi da parte della Regione.
5. A seguito dell'accertamento dell'avvenuto mutamento di destinazione il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto a dichiarare il trasferimento del bene nel patrimonio regionale. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene a favore della Regione.
6. I beni immobili possono essere alienati dall'Azienda previa autorizzazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18. Il ricavato della vendita è destinato alla realizzazione di interventi di edilizia finalizzata al DSU.
Art. 21
Mezzi finanziari
1. Ciascuna Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuo della Regione;
b) finanziamenti destinati all'edilizia finalizzata al DSU;
c) finanziamenti derivanti dal gettito del tributo regionale di cui ai commi dal 19 al 23 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno destinati all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore;
d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
e) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio patrimonio;
f) donazioni, eredità, legati;
g) proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio.
2. I proventi e gli introiti derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, ad esclusione di quelli che derivano da interventi dovuti, sono utilizzati dall'Azienda per l'attivazione di modalità innovative nell'erogazione dei servizi o per la realizzazione di opere attinenti al DSU.
3. I finanziamenti previsti per gli interventi di cui alla L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e destinati all'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario possono essere attribuiti direttamente alle Aziende.
Art. 22
Bilancio
1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, deve presentare il pareggio finanziario. Esso è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro riassuntivo finale e deve essere adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce e approvato dalla Giunta regionale.
3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, riferita ad un arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e deve essere redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. L'Azienda non può provvedere all'adozione del bilancio preventivo qualora non sia stato approvato dalla Giunta regionale il rendiconto relativo a due esercizi precedenti l'anno cui il bilancio si riferisce.
5. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.
6. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché delle spese riferite all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza limitazione.
7. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 6.
8. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica la L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e successive modifiche.
Art. 23
Gestione economica
1. I risultati di gestione sono rilevati mediante l'adozione del rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.
2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel programma degli interventi per il DSU e nel bilancio annuale di previsione.
3. Il rendiconto annuale è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
4. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento di contabilità da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
5. L'Azienda adotta un sistema di controllo di gestione e una contabilità per centri di costo, allegandone i risultati al conto consuntivo.

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