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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 52

DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI. ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL SISTEMA COMUNICATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 1
Principi generali
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, interviene nel settore delle comunicazioni radiotelevisive, al fine di promuovere e assicurare, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione; l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose; il diritto dei cittadini ad informare e ad essere informati.
2. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (CoReRat) è organo di consulenza della Regione, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, per le politiche di intervento di cui al comma 1.
3. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi è collocato presso il Consiglio regionale. Gode di autonomia funzionale secondo le norme della presente legge.
4. La presente legge regola compiti, funzionamento ed elezione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi , in attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 Sito esterno "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".

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