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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 52

DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI. ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL SISTEMA COMUNICATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 2
Composizione, elezione e durata in carica. Adempimenti degli eletti
1. Il Comitato è composto da nove membri, scelti tra persone dotate di riconosciute competenze nei campi della comunicazione e dell'informazione, della radio e della televisione, della multimedialità e delle telecomunicazioni.
2. Il Consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, elegge, con voto limitato a due terzi dei componenti, il Comitato.
3. Con successiva votazione, nella stessa seduta o nella seduta successiva, il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il presidente del Comitato, in seno al Comitato stesso. Se nessuno dei candidati riporta la maggioranza assoluta dei voti, la votazione è immediatamente ripetuta. Se neppure alla seconda votazione si raggiunge la maggioranza richiesta, l'elezione è rinviata alla successiva seduta del Consiglio, nella quale viene eletto il candidato che riporta la maggioranza dei voti.
4. Il Comitato elegge nel proprio seno, nella prima riunione, un Vicepresidente. Risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti. Il Vicepresidente dura in carica dodici mesi e decade, comunque, al termine della durata in carica del Comitato.
5. Il Comitato dura in carica per l'intera legislatura nella quale è stato eletto.
6. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più dei componenti, il Consiglio procede al rinnovo entro i termini più brevi compatibili con il procedimento di nomina.
7. Per quanto non diversamente disciplinato in modo espresso dalla presente legge, si applica integralmente la L.R. 27 maggio 1994, n. 24 "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale".

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