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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 52

DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI. ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL SISTEMA COMUNICATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 4
Funzioni del Comitato
1. Il Comitato esercita le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 Sito esterno; dal dPR 27 marzo 1992, n. 255 Sito esterno; dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 Sito esterno; dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 Sito esterno; dai provvedimenti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; da altre norme di legge o di regolamento, statali o regionali.
2. Il Comitato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1990 Sito esterno, è organo di consulenza della Regione nonché, per quanto demandato dalle leggi vigenti, di proposta e indirizzo, di garanzia e controllo in materia radiotelevisiva.
3. In particolare, il Comitato:
a) concorre alla definizione del parere regionale e collabora alla proposta di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, per quanto di competenza regionale;
b) esprime parere sull'adozione e l'adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione delle radiofrequenze;
c) esprime parere sulla destinazione della pubblicità disposta dalla Regione su emittenti televisive locali e su emittenti radiofoniche nazionali e locali;
d) esprime parere sulle proposte di provvedimenti regionali che dispongono agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 223/1990 Sito esterno;
e) esprime parere sugli interventi di sostegno per l'innovazione tecnologica del sistema dell'informazione locale, previsti dall'articolo 12 della L.R. 20 ottobre 1992, n. 39;
f) esprime parere sulle convenzioni tra la Regione ed il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, di cui all'articolo 13 della L.R. n. 39 del 1992, in relazione a quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 223/1990 Sito esterno;
g) definisce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 223/1990 Sito esterno, i contenuti delle collaborazioni tra la concessionaria pubblica e realtà culturali ed informative della regione; definisce i contenuti delle convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, la Regione e i concessionari privati in ambito locale; coordina, per conto della Regione, l'attuazione di tali collaborazioni e di tali accordi.
4. Al di fuori dei casi indicati al comma 3, il Comitato svolge la sua funzione di consulenza esprimendo i pareri e le osservazioni che gli organi regionali gli richiedono.
5. Il Comitato esprime i pareri di cui ai commi 3 e 4 avvalendosi di un adeguato periodo di tempo, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta. In casi di particolare complessità, può chiedere che il termine sia prorogato di quindici giorni. Quando i pareri richiesti investano questioni di natura tecnica o di speciale difficoltà, il Comitato può avvalersi di consulenti, previo assenso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

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