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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 52

DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI. ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL SISTEMA COMUNICATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 5
Poteri di proposta del Comitato. Rapporti con altri organi
1. Il Comitato:
a) può proporre agli organi regionali ogni opportuna iniziativa, compreso lo svolgimento di conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e problemi della comunicazione radiotelevisiva;
b) può proporre alla Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne iniziative riguardanti le azioni positive per la parità di cui all'articolo 11 della legge 223/1990 Sito esterno.
2. Il Comitato svolge, a richiesta, funzioni di consulenza per gli enti locali in tutti i campi di propria competenza.
3. Il Comitato inoltre:
a) intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti, di cui all'articolo 28 della legge 223/1990 Sito esterno;
b) attiva canali di contatto, confronto e partecipazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella regione; con le associazioni degli utenti; con tutte le formazioni sociali interessate alla comunicazione televisiva e radiofonica; con tutti gli organismi sociali portatori di interessi diffusi nel campo dell'informazione e della comunicazione.
4. Il Comitato può promuovere forme di coordinamento, od aderire a forme di coordinamento già esistenti, con altri Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, o con altri organismi operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva.

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