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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 52

DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI. ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL SISTEMA COMUNICATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 6
Regolamento del Comitato
1. Il Comitato, entro sessanta giorni dall'elezione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una proposta di regolamento per il proprio funzionamento.
2. Il regolamento è sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione.

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