LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 52
DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI. ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL SISTEMA COMUNICATIVO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996
Art. 6
Regolamento del Comitato
1. Il Comitato, entro sessanta giorni dall'elezione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una proposta di regolamento per il proprio funzionamento.
2. Il regolamento è sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione.