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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 52

DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI. ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL SISTEMA COMUNICATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 151 del 28 dicembre 1996

Art. 9
Programmazione delle attività del Comitato
1. Il Comitato presenta, entro il 30 luglio di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e alla Giunta regionale il programma delle attività che intende svolgere nell'anno seguente, corredato dalle indicazioni e dalle previsioni di spesa. Il programma è discusso ed approvato dall'Ufficio di Presidenza, che ne tiene conto ai fini della previsione di spesa nel bilancio del Consiglio.
2. Le iniziative eccedenti l'attività ordinaria del Comitato, previste nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza, si intendono autorizzate in via di massima, entro i limiti della spesa indicata nel programma. La loro effettuazione deve comunque avvenire d'intesa tra il Comitato e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
3. Entro il mese di aprile di ogni anno il Comitato invia all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione, formulando eventuali proposte di intervento agli organi regionali. L'Ufficio di Presidenza e la Giunta la trasmettono, con proprie considerazioni, alla Commissione consiliare competente per materia a riferire al Consiglio regionale.

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