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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 maggio 1996, n. 16

RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7

Art. 7

(modificati commi 1 e 3 da art. 3 L.R. 24 giugno 2002 n. 13, sostituito comma 3 da art. 6 L.R. 15 luglio 2011 n. 9)

Contributi a carico dei consorziati
1. Per le spese generali di amministrazione i Consorzi Fitosanitari Provinciali hanno facoltà, richiamandosi alla legge 18 giugno 1931, n. 987 Sito esterno e relative modifiche, di imporre una contribuzione annua commisurata al reddito dominicale come determinato ai fini delle imposte sui redditi.
2. La misura di tale contribuzione, che viene deliberata dalla Commissione amministratrice ed è soggetta al controllo di cui all'art. 1, deve corrispondere alle esigenze funzionali del Consorzio, ma non può superare il limite massimo del dieci per cento del predetto reddito dominicale.
3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi Fitosanitari Provinciali possono avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo, come disciplinata dalle norme vigenti, o di altre modalità definite nel regolamento interno, anche attraverso una gestione comune a più Consorzi.

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