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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18

DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 1

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Importo della tassa
1. A decorrere dall'anno accademico 1996-1997, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita e disciplinata dai commi da 20 a 23 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 Sito esterno, di seguito denominata "legge statale", è determinato in 98,13 Euro.

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