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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/05/2021
2. Testo Coordinato29/05/2020
3. Testo Coordinato06/11/2019
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato27/12/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato15/07/2016
10. Testo Coordinato30/05/2016
11. Testo Coordinato29/12/2015
12. Testo Coordinato30/07/2015
13. Testo Coordinato24/07/2014
14. Testo Coordinato24/07/2014
15. Testo Coordinato30/06/2014
16. Testo Coordinato13/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato12/02/2010
19. Testo Coordinato24/12/2009
20. Testo Coordinato30/11/2009
21. Testo Coordinato30/10/2008
22. Testo Coordinato28/07/2006
23. Testo Coordinato27/07/2005
24. Testo Coordinato18/02/2005
25. Testo Coordinato28/12/2004
26. Testo Coordinato28/07/2004
27. Testo Coordinato15/04/2004
28. Testo Coordinato20/01/2004
29. Testo Coordinato20/01/2004
30. Testo Coordinato13/03/2003
31. Testo Coordinato13/03/2003
32. Testo Originale26/04/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 04/04/2002

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18

DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 2
Oggetto della tassa
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta alla Regione Emilia-Romagna per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e, a decorrere dall'anno accademico 2002/2003, per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati.
2. Ai fini della presente legge, le università e gli istituti di cui al comma 1, sono denominati "Università".
3. I corsi di studio delle Università comprendono i corsi di diploma universitario, i corsi di laurea, i corsi delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi, i corsi delle istituzioni di cui al comma 1 nonché i corsi attivati dalle Università a norma del D.M. 3 novembre 1999, n. 509.

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