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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18

DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 18 giugno 1996

Art. 2
Oggetto della tassa
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario é dovuta per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
2. Ai fini della presente legge, le università e gli istituti di cui al comma 1, sono denominati "Università".
3. I corsi di studio delle Università comprendono i corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione delle Università degli studi ed i corsi di diploma dell'I.S.E.F..
4. La tassa é dovuta alla Regione Emilia-Romagna per l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio delle Università aventi sede legale nella regione.

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