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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18

DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 18 giugno 1996

Art. 10
Comunicazioni
1. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive gli Enti comunicano alla Regione:
a) il numero degli idonei nelle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 Sito esterno, e successive modificazioni, e la spesa complessiva necessaria a darvi copertura;
b) il numero degli esoneri concessi.
2. Entro il termine di cui al comma 1, ove sia stata attivata la delega alla riscossione di cui all'art. 6, gli Enti comunicano inoltre alla Regione il numero di borse di studio di competenza regionale e di prestiti d'onore che, espletati gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 8, possono essere assegnati sulla base delle somme trasferite dalle Università ai sensi del comma 4 dello stesso art. 6.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno le Università comunicano alla Regione il numero degli studenti che hanno conseguito l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio nell'anno accademico precedente.
4. Ove sia stata attivata la delega di cui all'art. 6, le Università, oltre alle comunicazioni previste nella lettera c) del comma 3 di tale articolo, comunicano alla Regione, entro il 30 dicembre di ogni anno, i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario di riferimento.
5. Non si fa luogo alla ripartizione prevista dall'art. 9 per l'erogazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore, nei confronti dell'Ente che non abbia effettuato le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 entro i termini ivi previsti.
6. Ove l'Università non abbia effettuato nei termini le comunicazioni previste nei commi 3 e 4 e nella lettera c) del comma 3 dell'art. 6, non si fa luogo alla ripartizione di cui all'art. 9 per l'erogazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore nei confronti dell'Ente o degli Enti di riferimento.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le somme eventualmente riscosse a titolo di tassa regionale debbono essere versate, al netto delle somme necessarie all'espletamento degli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 8, nell'apposito conto corrente di cui al comma 1 dell'art. 4 per essere comunque destinate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore.

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