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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18

DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 18 giugno 1996

Art. 9
Ripartizione del gettito
1. Al fine di garantire il rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, la Regione, per ciascun anno accademico effettua la ripartizione del gettito della tassa tra gli Enti secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, con propri provvedimenti, ripartisce tra gli Enti le somme derivanti dall'applicazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 10, con i seguenti criteri:
a) le riscossioni conseguite presso la singola Università sono destinate alla erogazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore nonché agli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 8 da parte dell'Ente o degli Enti di riferimento dell'Università stessa;
b) le eventuali somme residue, effettuata la ripartizione di cui alla lettera a), sono ripartite tra gli Enti le cui graduatorie per l'ottenimento delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore non siano ancora esaurite;
c) le ulteriori somme eventualmente residuate, effettuate le operazioni di ripartizione di cui alle lettere a) e b), vengono mantenute nei bilanci degli enti con vincolo di destinazione all'erogazione di borse di studio di competenza regionale e prestiti d'onore per l'anno accademico successivo; le predette somme rientrano comunque nel calcolo del riparto per gli anni accademici successivi.
3. La ripartizione di cui alla lettera b) del comma 2 é effettuata in proporzione al numero di studenti che hanno conseguito l'iscrizione o l'immatricolazione nell'anno accademico precedente alle Università di riferimento e con il limite dell'esaurimento delle rispettive graduatorie e dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 8 comma 3.

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