LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18
DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Art. 11
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti, nel bilancio regionale, un apposito capitolo nella parte entrata ed un apposito capitolo nella parte spesa.
2. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attivazione della delega di cui all'art. 6 si fa fronte mediante i fondi stanziati annualmente al Capitolo corrispondente al Capitolo 05700 "Oneri per l'accertamento e la riscossione delle Entrate. Spese obbligatorie" della parte spesa del bilancio regionale 1996, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.