LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18
DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Art. 12
Rinvio
1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale nonché, in quanto compatibili, quelle vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.