LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18
DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Art. 14
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.