LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18
DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Devoluzione del gettito
1. Il gettito della tassa, ai sensi del comma 23 dell'art. 3 della legge statale, è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 , e successive modificazioni.