LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18
DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
(sostituiti commi 1 e 2 ed abrogati commi 5, 6 e 7 da art. 30 L.R. 27 luglio 2007 n. 15)
Comunicazioni
1. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive l'ente comunica alla Regione:
b) il numero degli esoneri concessi.
2. Entro il termine di cui al comma 1, ove sia stata attivata la delega alla riscossione di cui all'art. 6, l'ente comunica inoltre alla Regione il numero di borse di studio di competenza regionale e di prestiti d'onore che, espletati gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 8, possono essere assegnati sulla base delle somme trasferite dalle Università ai sensi del comma 4 dello stesso art. 6.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno le Università comunicano alla Regione il numero degli studenti che hanno conseguito l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio nell'anno accademico precedente.
4. Ove sia stata attivata la delega di cui all'art. 6, le Università, oltre alle comunicazioni previste nella lettera c) del comma 3 di tale articolo, comunicano alla Regione, entro il 30 dicembre di ogni anno, i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario di riferimento.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. abrogato.