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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 18

DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 3

(sostituito comma 1 da art. 5 L.R. 3 aprile 2002 n. 6)

Soggetti passivi
1. La tassa è dovuta da tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di studio delle Università, come definite ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, aventi sede legale nella regione.
2. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione Emilia-Romagna una sola volta per ciascun anno accademico.

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