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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 21

PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 10
Norme finanziarie
1. Per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2 che rientrano negli interventi definiti dalle leggi di settore vigenti, la Regione fa fronte nell'ambito degli stanziamenti previsti nei relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.
2. Per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2 che prevedono interventi di carattere innovativo o intersettoriale e che si sostanziano nella realizzazione dei progetti pilota di cui all'art. 4, la Regione fa fronte:
a) per gli interventi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 4, mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;
b) per gli interventi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 4, mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

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