LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 21
PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
Art. 3
Comitato regionale per le politiche giovanili
1. La Regione, al fine di attivare e coordinare politiche ed azioni con le finalità dell'art. 1, istituisce un Comitato presieduto dall'Assessore regionale delegato alle politiche giovanili, e composto almeno dagli assessori delegati alle seguenti materie:
a) Diritto allo Studio, Formazione professionale e Mercato del lavoro;
b) Cultura, Informazione, Sport e Tempo Libero;
c) Servizi sociali.
2. Il Comitato 頣ostituito con decreto del Presidente della Giunta e ha le seguenti funzioni:
a) coordinare le azioni di cui all'art. 2 anche promuovendo specifici strumenti programmatici;
b) promuovere l'attuazione dei progetti pilota di cui all'art. 4;
c) effettuare gli opportuni raccordi con organismi e programmi nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;
d) garantire l'integrazione fra i diversi strumenti di ricerca e osservatori della regione;
e) recepire le proposte della Conferenza di cui all'art. 8, stabilendo settori e modalità d'intervento prioritari e indicando gli opportuni riferimenti a bilancio.
3. Il Comitato si avvale di una struttura tecnico- amministrativa che opera presso l'Assessorato dotato di delega specifica e che pucorrere a collaborazioni esterne.
4. La Giunta, su conforme proposta del Comitato, adotta gli atti di propria competenza necessari ai fini di cui al comma 2.