LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 21
PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
Art. 5
Coordinamento delle azioni
1. La Giunta regionale istituisce un gruppo di lavoro interassessorile ai sensi dell'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, a cui partecipano funzionari degli assessorati con competenze riguardanti le problematiche giovanili, con i seguenti compiti:
a) supporto al Comitato regionale nella definizione di linee di lavoro coordinate e coerenti con le finalità della legge;
b) monitoraggio delle strutture, delle tendenze e delle aspettative del mondo giovanile, oltre che delle politiche e degli interventi rivolti ai giovani.
2. Il gruppo di lavoro puvalersi della collaborazione di tecnici che operano nelle realtà locali, regionali e nazionali del settore.