LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 21
PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
Art. 6
Accordi di programma e conferenze di servizi
1. La Regione, per attuare le azioni programmatiche di cui all'art. 2, favorisce il più ampio raccordo fra enti e istituzioni pubbliche e private, anche attraverso gli accordi di programma ai cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .