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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 21

PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 9
Forum regionale dei giovani
1. E' istituito il Forum regionale dei giovani di cui fanno parte i rappresentanti dei Forum provinciali e comunali e delle associazioni riconosciute ai sensi della L.R. 7 marzo 1995, n.10 che chiedano di farne parte, la cui attività sia rivolta prevalentemente ai giovani.
2. Il Forum:
a) propone progetti al Comitato di cui all'art. 3 ed alla Conferenza di cui all'art. 8;
b) esprime parere in ordine ai progetti, alle azioni ed ai programmi del Comitato e della Conferenza;
c) elabora ed approva il regolamento per il suo funzionamento.
3. Il Forum è costituito con delibera del Consiglio regionale, con cadenza triennale.

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