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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 21

PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi, mediante la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni della regione.
2. La Regione Emilia-Romagna promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità degli adolescenti e dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, ne promuove e valorizza le forme associative.
3. Per conseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione assume un ruolo attivo di interlocutore degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, promuovendone e coordinandone - in un'ottica di sistema - gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani. La Regione, per l'integrazione degli interventi ed in considerazione delle diverse opportunità conseguenti al luogo di residenza, al sesso, alla classe di etଠindividua quali ambiti prioritari di intervento:
a) la famiglia;
b) l'ambiente esterno inteso quale insieme di reti di relazioni, informali e formali;
c) i contesti scolastici, educativi e lavorativi.
4. La Regione attiva altres젦orme di cooperazione nazionale e transnazionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.
5. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono a tutti gli adolescenti e ai giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.
Art. 2
Azioni programmatiche della Regione
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art.1, la Regione prioritariamente coordina con gli indirizzi della presente legge i piani poliennali e gli interventi delle leggi di settore che abbiano ricaduta sulla condizione dei giovani.
2. La Regione attua inoltre le azioni programmatiche seguenti:
a) favorisce la costituzione di forme associative fra i soggetti di livello provinciale che operano nel campo dell'orientamento alla formazione e del mercato del lavoro promuovendone il coordinamento a livello nazionale, europeo ed internazionale;
b) promuove con opportuni interventi in campo informativo, formativo e sociale la prosecuzione degli studi per una scolarità piena dopo l'obbligo;
c) garantisce l'informazione a favore delle giovani generazioni tramite la promozione degli "informagiovani" nelle realtà che ne sono sprovviste e il coordinamento, il sostegno e la qualificazione di quelli attivati, la formazione degli operatori, l'orientamento, l'innovazione tecnologica, il sostegno alla realizzazione di banche dati;
d) promuove progetti e accordi tra istituzioni, soggetti pubblici e privati e associazioni, finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio e di emarginazione, quali la dispersione scolastica e le carenze comunicative e relazionali;
e) sostiene e promuove progetti e programmi di servizi socio-assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio e alla educazione e informazione in campo sessuale;
f) sostiene e valorizza la creativitè e le produzioni culturali dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi artistici favorendo l'incontro tra produzione artistico-creativa e mercato e promuovendo la realizzazione di un archivio nelle diverse discipline;
g) promuove e sostiene programmi e iniziative finalizzate alla educazione e alla sicurezza stradale;
h) predispone un progetto regionale di "Carta giovani", in raccordo con analoghi strumenti a livello nazionale ed europeo;
i) favorisce la creazione di "centri tematici" di livello interprovinciale e regionale;
l) promuove iniziative tendenti a favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro;
m) promuove iniziative tendenti a facilitare sistemazioni abitative per giovani;
n) promuove, coordina e sostiene la mobilità giovanile e gli scambi socio-culturali internazionali.
Art. 3
Comitato regionale per le politiche giovanili
1. La Regione, al fine di attivare e coordinare politiche ed azioni con le finalità dell'art. 1, istituisce un Comitato presieduto dall'Assessore regionale delegato alle politiche giovanili, e composto almeno dagli assessori delegati alle seguenti materie:
a) Diritto allo Studio, Formazione professionale e Mercato del lavoro;
b) Cultura, Informazione, Sport e Tempo Libero;
c) Servizi sociali.
2. Il Comitato 頣ostituito con decreto del Presidente della Giunta e ha le seguenti funzioni:
a) coordinare le azioni di cui all'art. 2 anche promuovendo specifici strumenti programmatici;
b) promuovere l'attuazione dei progetti pilota di cui all'art. 4;
c) effettuare gli opportuni raccordi con organismi e programmi nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;
d) garantire l'integrazione fra i diversi strumenti di ricerca e osservatori della regione;
e) recepire le proposte della Conferenza di cui all'art. 8, stabilendo settori e modalità d'intervento prioritari e indicando gli opportuni riferimenti a bilancio.
3. Il Comitato si avvale di una struttura tecnico- amministrativa che opera presso l'Assessorato dotato di delega specifica e che pu򠲩correre a collaborazioni esterne.
4. La Giunta, su conforme proposta del Comitato, adotta gli atti di propria competenza necessari ai fini di cui al comma 2.
Art. 4
Progetti pilota
1. Costituiscono progetto pilota le iniziative rivolte ai giovani che si caratterizzano prevalentemente per la loro natura di innovazione o di intersettorialit஠
2. Per l'attuazione dei progetti pilota di cui al comma 1, la Regione sostiene:
a) spese per iniziative di promozione e divulgazione, e per acquisizione di beni, servizi e attrezzature;
b) spese per ristrutturazione, adeguamento e innovazione tecnologica delle strutture necessarie.
Art. 5
Coordinamento delle azioni
1. La Giunta regionale istituisce un gruppo di lavoro interassessorile ai sensi dell'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, a cui partecipano funzionari degli assessorati con competenze riguardanti le problematiche giovanili, con i seguenti compiti:
a) supporto al Comitato regionale nella definizione di linee di lavoro coordinate e coerenti con le finalità della legge;
b) monitoraggio delle strutture, delle tendenze e delle aspettative del mondo giovanile, oltre che delle politiche e degli interventi rivolti ai giovani.
2. Il gruppo di lavoro pu򠡶valersi della collaborazione di tecnici che operano nelle realtà locali, regionali e nazionali del settore.
Art. 6
Accordi di programma e conferenze di servizi
1. La Regione, per attuare le azioni programmatiche di cui all'art. 2, favorisce il più ampio raccordo fra enti e istituzioni pubbliche e private, anche attraverso gli accordi di programma ai cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno e le conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
Art. 7
Convenzioni
1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per attuare e gestire iniziative rientranti nelle finalità della presente legge, possono avvalersi, tramite convenzione, di associazioni pubbliche e private, di cooperative di servizi gestite da giovani e di cooperative sociali.
Art. 8
Conferenza regionale
1. Il Comitato regionale di cui all'art. 3 indice, con cadenza almeno biennale, la Conferenza regionale per le politiche giovanili, a cui partecipano gli Assessori competenti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane.
2. La Conferenza formula al Comitato di cui all'art. 3 proposte di programmi e progetti relativi alle condizioni dei giovani, coordinando e armonizzando gli indirizzi e le iniziative regionali con quelle degli enti territoriali.
Art. 9
Forum regionale dei giovani
1. E' istituito il Forum regionale dei giovani di cui fanno parte i rappresentanti dei Forum provinciali e comunali e delle associazioni riconosciute ai sensi della L.R. 7 marzo 1995, n.10 che chiedano di farne parte, la cui attività sia rivolta prevalentemente ai giovani.
2. Il Forum:
a) propone progetti al Comitato di cui all'art. 3 ed alla Conferenza di cui all'art. 8;
b) esprime parere in ordine ai progetti, alle azioni ed ai programmi del Comitato e della Conferenza;
c) elabora ed approva il regolamento per il suo funzionamento.
3. Il Forum è costituito con delibera del Consiglio regionale, con cadenza triennale.
Art. 10
Norme finanziarie
1. Per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2 che rientrano negli interventi definiti dalle leggi di settore vigenti, la Regione fa fronte nell'ambito degli stanziamenti previsti nei relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.
2. Per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2 che prevedono interventi di carattere innovativo o intersettoriale e che si sostanziano nella realizzazione dei progetti pilota di cui all'art. 4, la Regione fa fronte:
a) per gli interventi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 4, mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;
b) per gli interventi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 4, mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 giugno 1996 ANTONIO LA FORGIA

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