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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1996, n. 21

PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIVOLTE AI GIOVANI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 2

Art. 10

(sostituito comma 2 da art. 59 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Norme finanziarie
1. Per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2 che rientrano negli interventi definiti dalle leggi di settore vigenti, la Regione fa fronte nell'ambito degli stanziamenti previsti nei relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.
2. La Regione concorre alla realizzazione:
a) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera a), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'articolo 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle Leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4);
b) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera b), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 40 della L.R. n. 40 del 2001.

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