LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 23
NORME PER L'ESERCIZIO DEL TURISMO IN MARE A FINALITÀ ITTICA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
(modificato comma 1 da art. 1 L.R. 23 ottobre 1996 n. 40)
1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale, alle imprese turistiche che effettuano l'attività di trasporto in mare a fini escursionistici e ricreativi, è consentito ... l'esercizio del turismo in mare a finalità ittica.
Art. 2
1. L'attività di turismo a finalità ittica può essere svolta dalle imprese turistiche nel rispetto delle norme in materia di navigazione marittima, con particolare riferimento alla sicurezza dei passeggeri e delle imbarcazioni.
2. L'impresa turistica deve essere in possesso delle autorizzazioni previste in materia di trasporto di persone.
Art. 3
(sostituito comma 1 da art. 45 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24)
1. L'attività di cui all'articolo 1 può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima).
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.