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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 12 luglio 1996

Art. 16
Unioni di Comuni e contributi per la loro costituzione
1. L'Unione di Comuni è un Ente pubblico locale, dotato di personalità giuridica, costituito fra due o più Comuni contermini appartenenti alla stessa provincia in previsione della loro fusione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno.
2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e nelle forme specificate nel programma di riordino territoriale, assegna ad ogni Unione che si costituisca e ne faccia richiesta un contributo straordinario iniziale, nonché per i dieci anni successivi contributi annuali.
3. La quantificazione dei contributi destinati all'Unione di Comuni facenti parte di Comunità montane tiene conto di quelli ad essi già eventualmente resi o previsti ai sensi della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1.
4. In attesa dell'adozione del primo programma di riordino territoriale, la Giunta può concedere contributi, sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo e nell'art. 6 comma 4, alle Unioni che si costituiscano nel frattempo.
5. Nelle ipotesi in cui l'Unione riguardi tutti o parte dei Comuni già costituiti in Comunità montane, si applica la disciplina dettata dall'art. 8 della L.R. n. 1 del 1993. Ove l'Unione riguardi tutti i Comuni già costituiti in Comunità montane, la Comunità è contestualmente trasformata in Unione di Comuni.
6. L'Unione è incompatibile con il mantenimento in essere di consorzi costituiti tra gli stessi enti locali che la compongono. L'Unione subentra ai Comuni che la compongono nei consorzi cui partecipano altri enti.
7. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali a favore dei consorzi tra enti locali sono estesi alle Unioni di Comuni. Ai fini del riparto di tali benefici, l'Unione costituisce titolo di priorità.
8. Il controllo sulle Unioni è esercitato ai sensi dell'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, ed è disciplinato dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, e successive modifiche.

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