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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI

INDICE

Chiudere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Oggetto dei provvedimenti legislativi di modifica
Art. 3 - Presupposti generali dei provvedimenti legislativi di modifica
Art. 4 - Altri provvedimenti regionali in materia di circoscrizioni comunali
Art. 5 - Area metropolitana
Espandere area tit2 Titolo II - DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO TERRITORIALE
Espandere area tit3 Titolo III - PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DENOMINAZIONI COMUNALI E PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI
Espandere area tit4 Titolo IV - STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI E PER LA FUSIONE DI COMUNI
Espandere area tit5 Titolo V - NORME FINANZIARIE E INTERPRETATIVE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Oggetto e finalità
abrogato
Art. 2
Oggetto dei provvedimenti legislativi di modifica
1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'art. 4, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate al Titolo III della presente legge, in coerenza con il programma di cui all'art. 6.
2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali possono avere ad oggetto:
a) l'istituzione di nuovi Comuni, anche attraverso la fusione di Comuni preesistenti, eventualmente già costituiti in Unione;
b) la modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più Comuni, attraverso l'aggregazione o lo scorporo di una determinata porzione di territorio;
c) la modifica delle denominazioni comunali.
Art. 3
Presupposti generali dei provvedimenti legislativi di modifica
1. Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia.
2. Le modifiche devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.
3. Non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nè possono essere disposte modifiche delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nel caso di fusione di Comuni.
5. Le modifiche delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi.
Art. 4
Altri provvedimenti regionali in materia di circoscrizioni comunali
1. La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più Comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati o diano luogo ad incertezze, è disposta con decreto del Presidente della Regione quando sia stata definita con accordo tra i Comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta da ciascun Consiglio comunale. Se i Comuni non trovano accordo tra loro, la determinazione o la rettifica è disposta dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri.
Art. 5
Area metropolitana
1. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni dell'Area metropolitana di Bologna è disciplinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, sentiti i Comuni interessati.
2. Fino al momento della costituzione dell'Autorità metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 21 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, alla modifica delle circoscrizioni dei Comuni ricompresi nell'Area così come delimitata dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, si provvede a norma della presente legge.
Titolo II
DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO TERRITORIALE
Programma di riordino territoriale
abrogato
Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del programma
abrogato
Titolo III
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DENOMINAZIONI COMUNALI E PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI
Art. 8
Iniziativa
1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali è esercitata, nelle forme previste dalla legge regionale:
a) dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto regionale;
b) dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 27 dello Statuto regionale.
2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall'art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.
3. Analoga istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli Comuni interessati. In tale ipotesi, le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.
4. Entro sessanta giorni, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta e, qualora deliberi di dar corso alla medesima, presenta al Consiglio regionale il corrispondente progetto di legge.
5. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve indicare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3. Qualora il progetto venga presentato in esecuzione del programma regionale di riordino territoriale, la relazione deve indicare la conformità alle indicazioni contenute nel programma stesso. La relazione deve contenere altresì le opportune indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria relative agli enti locali coinvolti.
6. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve altresì contenere la descrizione dei confini del Comune da istituire o dei Comuni comunque interessati a modificazioni e le relative rappresentazioni cartografiche. La relazione al progetto di istituzione di un nuovo Comune deve essere motivata con specifico riguardo alla obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali.
7. Ai fini di quanto previsto al comma 5 dell'art. 11, nel caso in cui la presentazione del progetto di iniziativa comunale sia stata preceduta da referendum consultivo comunale, al progetto deve essere allegata anche una dichiarazione ufficiale attestante i risultati delle consultazioni effettuate.
Esame di ammissibilità della proposta di iniziativa popolare
abrogato
Art. 10

(sostituito comma 4 da art. 50 L.R. 25 ottobre 1997 n. 35)

Pareri degli enti locali
1. I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro otto giorni, ai Comuni e alle Province interessati per l'espressione di un parere di merito.
2. Il parere non è richiesto ai Comuni e alle Province che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 8.
3. I pareri debbono essere resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si prescinde dal parere.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente, in sede referente, esamina il progetto di legge ed i pareri pervenuti e li trasmette, con una propria relazione, al Consiglio regionale, entro 15 giorni.
Art. 11

(sostituito comma 1, anche con aggiunta dei commi 1 bis e 1 ter da

art. 51 L.R. 25 ottobre 1997 n. 35 , poi aggiunto comma 2 bis da art. 28 L.R. 21 dicembre 2012 n. 21)

Consultazione delle popolazioni interessate
1. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto ai commi 3, 4 e 5, dispone obbligatoriamente il referendum consultivo sui progetti di legge per la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nelle seguenti ipotesi:
a) quando la proposta di modifica sia conforme al programma di riordino territoriale;
b) quando, su un progetto di legge di iniziativa popolare, siano state raccolte tante firme di elettori che rappresentino:
1) la maggioranza della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti inferiore ai 5.000 elettori;
2) il 30% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti superiore a 5.000 elettori e fino a 10.000 elettori, e comunque almeno 2.500 firme;
3) il 25% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti superiore a 10.000 elettori e fino a 20.000 elettori, e comunque almeno 3.000 firme;
4) il 15% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata superi i 20.000 elettori, e comunque almeno 5.000 firme.
1 bis. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, il Consiglio regionale esamina il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, delibera se procedere o meno all'indizione del referendum.
1 ter. Qualora il Consiglio regionale deliberi la non indizione del referendum, il progetto si intende definitivamente non approvato.
2. Ai fini delle consultazioni previste dall'art. 133 secondo comma della Costituzione Sito esterno, per popolazione interessata si intende:
a) tutti gli elettori dei Comuni interessati, nel caso di fusione o aggregazione di più Comuni o di modifica della denominazione;
b) tutti gli elettori del Comune di origine nel caso di distacco, finalizzato alla istituzione di un nuovo Comune o all'aggregazione ad altro Comune, di una porzione di territorio che rappresenti almeno il trenta per cento della popolazione o il dieci per cento del territorio del Comune di origine;
c) i soli elettori residenti nel territorio oggetto di modificazione negli altri casi.
2 bis. Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza).
3. Nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto ai sensi della legislazione vigente siano in numero inferiore a cinquanta, il Consiglio regionale può stabilire che le consultazioni avvengano mediante convocazione, presso la sede del Comune interessato, degli elettori ai quali devono comunque essere assicurate adeguate garanzie circa la segretezza del voto.
4. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si procede all'indizione del referendum.
5. Non si procede all'indizione del referendum consultivo regionale qualora l'iniziativa legislativa di uno o più Consigli comunali dia atto di essere stata preceduta, nell'anno precedente, da referendum consultivi comunali che abbiano consentito di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata al Consiglio regionale, tutte le popolazioni interessate, così come individuate dalla presente legge.
Art. 12

(sostituito da art. 52 L.R. 25 ottobre 1997 n. 35 , sostituito comma 9 da art. 36 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21, poi sostituiti commi 6, 8 e aggiunto comma 10 bis. da art. 28 L.R. 21 dicembre 2012 n. 21)

Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale
1. Il Consiglio regionale, qualora deliberi l'indizione del referendum, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.
2. Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il decreto contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre.
4. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio;
b) nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale, in caso di anticipato scioglimento del Consiglio.
5. Nel caso che, nel periodo intercorrente fra la emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche o elezioni amministrative che riguardino la popolazione dei Comuni interessati al referendum consultivo, il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio di sei mesi dalla data fissata o, previa intesa con il Ministero dell'Interno,che la consultazione sia effettuata, con le modalità indicate nei precedenti commi, contestualmente allo svolgimento delle altre operazioni elettorali. Allo stesso modo può procedersi se siano indetti referendum nazionali, o referendum abrogativi regionali ai sensi della normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativi. Si procede comunque al rinvio quando siano indette elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Comuni interessati.
6. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo riferita all'ufficio provinciale per il referendum. Compete inoltre all'ufficio centrale per il referendum la proclamazione dei risultati del referendum.
7. I risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.
8. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'ufficio centrale per il referendum il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio.
9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum consultivo ed il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni.
9 bis. Nell'ipotesi di istituzione di nuovo comune mediante scorporo di una porzione di territorio o distacco di frazione da un preesistente comune, il referendum consultivo è valido se alla votazione partecipa, distintamente, la maggioranza degli aventi diritto al voto sia del territorio oggetto di scorporo o distacco, sia del restante territorio del comune d'origine.
10. Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo regionale sono a carico della Regione. Esse sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
10 bis. Nel caso di espletamento di referendum consultivo territoriale per una fusione di Comuni le prerogative spettanti ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) ai partiti e gruppi politici rappresentati in Assemblea legislativa regionale, spettano anche ai partiti e gruppi politici rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione. Spettano inoltre ai partiti e gruppi politici rappresentati nell'Assemblea legislativa regionale e nei Consigli dei Comuni interessati, limitatamente al territorio in cui sono rappresentati, le facoltà riconosciute dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) ai partiti rappresentati in Parlamento.
Art. 13

(modificati commi 1 e 3 e sostituito comma 2 da art. 53

L.R. 25 ottobre 1997 n. 35 Sito esterno)

Approvazione della legge e deliberazione definitiva
1. Qualora, ricorrendo le condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 11, non si debba procedere a referendum consultivo regionale, il Consiglio delibera in modo definitivo sul progetto di legge. Nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 11 il Consiglio delibera entro sessanta giorni dalla data di comunicazione ufficiale dei risultati delle consultazioni.
2. In caso di svolgimento del referendum, la votazione finale da parte del Consiglio sul progetto di legge resta sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum. Il Consiglio regionale delibera definitivamente sul progetto di legge entro i successivi sessanta giorni.
3. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge istitutiva di nuovi Comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, la Regione provvede secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Presidente previsto dal comma 10 dell'art. 12 al rimborso ai Comuni delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo comunale.
Art. 14
Successione nei rapporti
1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di modifica delle circoscrizioni.
2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:
a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine;
b) al Comune di nuova istituzione, o al Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, è trasferita, d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.
3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.
4. Nel caso di un Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, negli ambiti territoriali di nuova acquisizione si applicano:
a) gli atti di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale vigenti nei Comuni di origine, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata;
b) gli altri atti amministrativi a contenuto generale ed i regolamenti del Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.
Titolo IV
STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI E PER LA FUSIONE DI COMUNI
Contributi per programmi di riorganizzazione sovracomunale
abrogato
Art. 16

(già abrogato comma 3 e modificato comma 5 da

art. 7 L.R. 19 luglio 1997 n. 22, poi abrogato da

art. 30 L.R. 26 aprile 2001 n. 11)

Unioni di Comuni e contributi per la loro costituzione
abrogato
Contributi per la fusione di Comuni
abrogato
Municipi e forme di articolazione per le comunità originarie
abrogato
Titolo V
NORME FINANZIARIE E INTERPRETATIVE
Art. 19
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio a norma dell'art. 11 comma primo della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.
2. Per l'esercizio 1996, agli oneri derivanti dalla presente legge, e ammontanti a L.1.000.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86350 "Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione di bilancio per l'esercizio stesso e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale.
3. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1996 ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, comma quarto, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 20
Norme interpretative
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera:
a) per numero di abitanti di un Comune, quello sancito dall'ultimo censimento della popolazione;
b) per numero di elettori di un Comune, frazione o borgata, quello risultante dall'ultima revisione semestrale delle liste elettorali del Comune.
2. Ai fini della presente legge, l'unificazione in un solo Comune di più Comuni preesistenti realizzata attraverso l'incorporazione di uno o più Comuni in un altro contiguo deve intendersi equiparata alla fusione di Comuni operata mediante istituzione di un Comune nuovo.
Art. 21
Abrogazioni
1. Il comma 5 dell'art. 8, la lett. d) del comma 2 dell'art. 30, e l'intero art. 34 della L.R. 5 gennaio 1993 n. 1 sono abrogati.

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