Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 30/07/2015 | ||
2. | 18/07/2014 | ||
3. | 21/11/2013 | ||
4. | 21/12/2012 | ||
5. | 22/12/2011 | ||
6. | 27/04/2001 | ||
7. | 12/07/1996 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/07/2016
LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24
NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI
Titolo IV
STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE FINANZIARIA PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI E PER LA FUSIONE DI COMUNI
Art. 15
(abrogato da art. 30 L.R. 26 aprile 2001 n. 11)
Contributi per programmi di riorganizzazione sovracomunale
abrogato
Art. 16
(già abrogato comma 3 e modificato comma 5 da
art. 7 L.R. 19 luglio 1997 n. 22, poi abrogato da
Unioni di Comuni e contributi per la loro costituzione
abrogato
Art. 17
(abrogato da art. 30 L.R. 26 aprile 2001 n. 11)
Contributi per la fusione di Comuni
abrogato
Art. 18
(abrogato da art. 30 L.R. 26 aprile 2001 n. 11)
Municipi e forme di articolazione per le comunità originarie
abrogato
Incentivazione delle fusioni di Comuni
1. La Regione incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono previste premialità per le fusioni con maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni. Ulteriori premialità sono riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Ai fini del calcolo della popolazione si prendono a riferimento i dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione.
2. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la definizione dei contributi ordinari corrisposti alle fusioni e ne stabilisce la durata, che non può essere inferiore a dieci anni.
3. Il programma di riordino territoriale può altresì prevedere e disciplinare contributi straordinari per spese di investimento, prevedendone la durata.
4. Ferme restando le diverse previsioni e priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea, i programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni derivanti da fusione nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna adottati su delega regionale.
5. L'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è abrogato.
Note del Redattore:
(come disposto dal comma 5 dell'art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n.13, la disciplina del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).