LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24
NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI
Art. 13
(modificati commi 1 e 3 e sostituito comma 2 da art. 53 L.R. 25 ottobre 1997 n. 35, poi modificato comma 1 da art. 6 L.R. 29 luglio 2016, n. 15)
Approvazione della legge e deliberazione definitiva
1. Qualora, ricorrendo le condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 11, non si debba procedere a referendum consultivo regionale, il Consiglio delibera in modo definitivo sul progetto di legge entro sessanta giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa. Nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 11 il Consiglio delibera entro sessanta giorni dalla data di comunicazione ufficiale dei risultati delle consultazioni.
2. In caso di svolgimento del referendum, la votazione finale da parte del Consiglio sul progetto di legge resta sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum. Il Consiglio regionale delibera definitivamente sul progetto di legge entro i successivi sessanta giorni.
3. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge istitutiva di nuovi Comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, la Regione provvede secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Presidente previsto dal comma 10 dell'art. 12 al rimborso ai Comuni delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo comunale.
Note del Redattore:
(come disposto dal comma 5 dell'art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n.13, la disciplina del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).