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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

Art. 20

(soppresso comma 2 da art. 14 L.R. 29 luglio 2016, n. 15)

Norme interpretative
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera:
a) per numero di abitanti di un Comune, quello sancito dall'ultimo censimento della popolazione;
b) per numero di elettori di un Comune, frazione o borgata, quello risultante dall'ultima revisione semestrale delle liste elettorali del Comune.
2. abrogato.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 5 dell'art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n.13, la disciplina del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).

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