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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

Art. 8

(modificate lettere a) e b) comma 1, modificato comma 2 da art. 76 L.R. 30 luglio 2015, n.13)

Iniziativa
1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali è esercitata, nelle forme previste dalla legge regionale:
a) dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto regionale;
b) dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 50 dello Statuto regionale.
2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.
3. Analoga istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli Comuni interessati. In tale ipotesi, le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.
4. Entro sessanta giorni, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta e, qualora deliberi di dar corso alla medesima, presenta al Consiglio regionale il corrispondente progetto di legge.
5. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve indicare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3. Qualora il progetto venga presentato in esecuzione del programma regionale di riordino territoriale, la relazione deve indicare la conformità alle indicazioni contenute nel programma stesso. La relazione deve contenere altresì le opportune indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria relative agli enti locali coinvolti.
6. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve altresì contenere la descrizione dei confini del Comune da istituire o dei Comuni comunque interessati a modificazioni e le relative rappresentazioni cartografiche. La relazione al progetto di istituzione di un nuovo Comune deve essere motivata con specifico riguardo alla obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali.
7. Ai fini di quanto previsto al comma 5 dell'art. 11, nel caso in cui la presentazione del progetto di iniziativa comunale sia stata preceduta da referendum consultivo comunale, al progetto deve essere allegata anche una dichiarazione ufficiale attestante i risultati delle consultazioni effettuate.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 5 dell'art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n.13, la disciplina del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).

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