LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24
NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI
Art. 8 bis
(aggiunto da art. 3 L.R. 29 luglio 2016, n. 15)
Procedimento di fusione per incorporazione
1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo deve essere avviato con l'istanza di cui all'articolo 8, comma 2, preceduta dall'espletamento del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 56 del 2014.
2. I Comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi Consigli comunali, indicono il referendum qualora in ciascun Comune interessato all'incorporazione ne faccia richiesta almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito dell'istanza e la regolarità di quest'ultima viene accertata dal Comune entro i trenta giorni successivi al deposito. A fronte dell'esito positivo della verifica, il referendum è indetto nei trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei Comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali.
4. Il referendum, svolto nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e secondo le restanti norme degli statuti e dei regolamenti comunali, è deliberato dai Consigli comunali ed indetto dai Sindaci. La consultazione referendaria, espletata nella medesima giornata in ciascun Comune, può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.
5. Il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. I risultati del referendum sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascun Comune.
6. Con decreto del Presidente della Regione vengono predisposti i modelli della scheda di votazione, del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati; vengono inoltre definite le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative.
7. Gli uffici comunali preposti sovraintendono alle operazioni elettorali. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente al termine delle operazioni di voto. Terminato lo spoglio sono redatti i verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria gli uffici comunali preposti procedono alla proclamazione dei risultati.
8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano:
a) un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione per incorporazione;
b) un rappresentante dei sottoscrittori di cui al comma 2, indicato da chi ha provveduto al deposito delle firme della sottoscrizione stessa.
9. A fronte dell'esito del referendum i Consigli comunali interessati alla procedura di incorporazione devono deliberare, entro e non oltre i successivi trenta giorni, se procedere o meno con l'approvazione dell'istanza di fusione alla Giunta regionale. L'istanza, presentata a firma congiunta di tutti i Sindaci, deve attestare l'avvenuto espletamento del referendum e la regolarità delle operazioni referendarie e deve essere corredata dal verbale di proclamazione dei risultati.
10. Entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la regolarità della stessa, la Giunta regionale entro i trenta giorni successivi approva il relativo progetto di legge e lo presenta all'Assemblea legislativa regionale.
11. Le spese del referendum sono rimborsate dalla Regione ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
12. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.
Note del Redattore:
(come disposto dal comma 5 dell'art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n.13, la disciplina del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).