LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996
Art. 6
Sanzioni
1. Oltre alle sanzioni previste dalla legge statale si applicano le seguenti:
a) pena pecuniaria da lire 150 mila a lire 600 mila per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di presentazione previsto dalla legge statale; il ritardo superiore a trenta giorni è parificato alla omessa dichiarazione;
b) sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni, se nel corso degli accessi di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale viene impedita l'ispezione dei luoghi o la verifica dei registri e della documentazione inerente all'attività.
2. Per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera b) del comma 1 si osservano, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, le disposizioni del Capo I Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.