Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 7
Presunzione
1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una data quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale.
2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 é ammessa la prova contraria.

Espandi Indice