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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 13
Ammontare dell'imposta
1. A decorrere dall'anno 1997 l'ammontare dell'imposta é determinato nella misura indicata nei commi successivi per le singole tipologie di rifiuti.
2. Per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico l'ammontare dell'imposta é determinato:
a) in lire 15 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di 2° categoria, tipo A;
b) in lire 7 per chilogrammo, se vengono conferiti in discariche di altro tipo.
3. Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2, l'ammontare dell'imposta é determinato:
a) in lire 20 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di 1° categoria o in discarica di 2° categoria tipo A o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) in lire 12 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica di 2° categoria tipo B.
4. Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare dell'imposta é determinato:
a) in lire 50 per chilogrammo, se vengono conferiti tal quali in discarica;
b) in lire 20 per chilogrammo, se vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione debitamente autorizzato dall'autorità competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia.
5. Per i rifiuti solidi urbani, l'ammontare dell'imposta é determinato:
a) in lire 35 per chilogrammo, se conferiti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) in lire 20 per chilogrammo, se conferiti in discarica e provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza organica non superiore al 10 per cento.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto le modalità e le procedure per l'applicazione del regime agevolato di cui alla lettera b) del comma 5.
7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano le aliquote massime previste nel presente articolo.
8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta valgono la classificazione dei rifiuti, delle discariche, nonché degli scarti e dei sovvalli, degli impianti e dei processi di trattamento, quali risultanti dalla normativa vigente e dagli atti autorizzatori rilasciati dall'ente competente.

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