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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 4
Constatazione delle violazioni
1. Gli originali dei processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale sono trasmessi entro trenta giorni dalla loro redazione alla struttura tributaria regionale per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 5.
2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa e ritardata presentazione della dichiarazione prevista dal comma 30 dell'art. 3 della legge statale é effettuata, nella propria sede, da collaboratori della struttura tributaria regionale individuati, con apposito provvedimento, dal dirigente da cui dipende la struttura stessa.

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