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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

Art. 4
Constatazione delle violazioni
1. Gli originali dei processi verbali di constatazione di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale sono trasmessi entro trenta giorni dalla loro redazione alla struttura tributaria regionale per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 5.
2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa e ritardata presentazione della dichiarazione prevista dal comma 30 dell'art. 3 della legge statale è effettuata, nella propria sede, da collaboratori della struttura tributaria regionale individuati, con apposito provvedimento, dal dirigente da cui dipende la struttura stessa.

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