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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

Art. 13

(sostituiti commi 1, 2, 3, 4 e 5 da art. 3 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Ammontare dell'imposta
1. A decorrere dall'anno 2002, l'ammontare dell'imposta è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi, per gli importi come indicati nei commi successivi.
2. Per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico:
a) 7,75 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica di 2° categoria, tipo A;
b) 3,62 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discariche di altro tipo.
3. Per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati al comma 2:
a) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica di 1° categoria o in discarica di 2° categoria tipo A o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) 6,20 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica di 2° categoria tipo B.
4. Per i rifiuti classificati come tossici e nocivi, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni:
a) 25,82 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti tal quali in discarica;
b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione debitamente autorizzato dall'autorità competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia.
5. Per i rifiuti solidi urbani:
a) 18,08 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) 10,33 Euro ogni mille chilogrammi, se conferiti in discarica e provenienti da separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o da raccolta differenziata all'origine, aventi contenuto di sostanza organica non superiore al 10 per cento.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto le modalità e le procedure per l'applicazione del regime agevolato di cui alla lettera b) del comma 5.
7. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato, si applicano le aliquote massime previste nel presente articolo.
8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta valgono la classificazione dei rifiuti, delle discariche, nonchè degli scarti e dei sovvalli, degli impianti e dei processi di trattamento, quali risultanti dalla normativa vigente e dagli atti autorizzatori rilasciati dall'ente competente.

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