LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Versamento del tributo
1. Le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate direttamente alla Tesoreria regionale, ricorrendo al sistema bancario e postale, anche mediante strumenti elettronici e informatici, secondo modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale.