LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
(sostituito da art. 4 L.R. 13 agosto 1999 n. 24)
Applicazione sanzioni
1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 .
2. Per la riscossione coattiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 .
3. Il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.