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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

Art. 11
Interventi in materia ambientale
1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo regionale, al netto della quota di cui al comma 1 dell'art. 10 assegnata alle Province, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle risorse e l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi.
2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3 della legge statale, una quota non inferiore al 20 per cento delle entrate di cui al comma 1, è finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:
a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione dei rifiuti, il recupero di materie prime e di energia, i sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le finalità di cui alla L.R. 12 luglio 1994, n. 27;
b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate;
c) finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44;
d) istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzati anche in aggiunta ad altri mezzi finanziari previsti nel bilancio regionale e destinati agli interventi indicati nei medesimi commi.

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