LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Interventi in materia ambientale
1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo regionale, al netto della quota di cui al comma 1 dell'art. 10 assegnata alle Province, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle risorse e l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi.
2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3 della legge statale, una quota non inferiore al 20 per cento delle entrate di cui al comma 1, è finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:
a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione dei rifiuti, il recupero di materie prime e di energia, i sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le finalità di cui alla L.R. 12 luglio 1994, n. 27;
b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate;
c) finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 44;
d) istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzati anche in aggiunta ad altri mezzi finanziari previsti nel bilancio regionale e destinati agli interventi indicati nei medesimi commi.